Art. 1.

      1. All'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il comune non effettui il censimento di cui al primo periodo, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta»;

          b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

          «2-bis. Ai fini di cui al comma 2, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasmettono senza ritardo al comune i rilievi effettuati a seguito dell'intervento di spegnimento dell'incendio boschivo. I dati rilevati sono inoltre inseriti nelle mappe delle aree percorse dal fuoco elaborate con l'utilizzo di sistemi di rilevazione satellitare.
      2-ter. I comuni, entro il mese di ottobre di ogni anno, compilano e trasmettono alla regione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una planimetria, in adeguata scala, dei sopprassuoli del territorio comunale percorsi dal fuoco»;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Nel caso di violazione del divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e di infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al

 

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decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. L'opera acquisita è comunque demolita, non potendosi in nessun caso adottare la deliberazione consiliare di cui al comma 5 del medesimo articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001».